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Convenzioni con ANPI

ENTE SLI: CORSI GRATUITI ACCREDITATI ECM

ANPI Piemonte - L'Ente SLI ha ottenuto l'approvazione e il finanziamento dei seguenti corsi per le parafarmacie aderenti all'ANPI (Associazione Nazionale Parafarmacie Italiane), presenti sul territorio della provincia di Torino. I posti disponibili su ogni edizione corsuale sono limitati, quindi le iscrizioni verranno effettuate secondo l'ordine di ricevimento della documentazione. Per maggiori dettagli visitare l'Area Riservata agli Associati dell'ANPI.




Convenzione con Tau Service per gestionale parafarmacia

A seguito degli impegni assunti dall’ANPI in occasione di riunioni regionali, abbiamo stipulato una convenzione con la Tau Service, azienda distributrice di gestionali per parafarmacie, tra i più conosciuti e distribuiti a livello nazionale.
I termini della convenzione sono riportati nella lettera inviata dall’azienda distributrice e riportata in allegato ”Area riservata agli associati” alla quale gli associati possono accedere con la userid e la psw già comunicate ad ogni iscritto ANPI 2010.






Insegne a croce: Parere legale

Come anticipato nelle scorse settimane, l’ANPI con il sostegno di Confesercenti ha incaricato uno studio specializzato sulle questioni legate al mondo della sanità, per formulare un parere sulla vicenda delle insegne utilizzate dalle parafarmacie, in particolare sulle insegne a croce.
Un parere articolato che affronta la questione sollevata a seguito del DLGS 153/2009, sotto diversi profili:
- croce di solo colore verde
- croce verde con banner
- croce policromatica compreso il colore verde
Il testo del parere è pubblicato nell’”Area riservata agli associati” alla quale gli iscritti 2010 possono accedere con la userid e la psw già comunicate.






ASL-Cosenza: Stipulata con ANPI convenzione CUP

Dopo un lungo lavoro di raccordo tra rappresentanti dell’ANPI e dell’Azienda Sanitaria Locale di Cosenza – Regione Calabria, si è approvata una convenzione tra le parafarmacie aderenti all’ANPI e l’Azienda Sanitaria per l’attività di prenotazione delle prestazioni sanitarie e per l’incasso del relativo ticket.
Un'opportunità che consente di facilitare ulteriormente l'accesso ai servizi dell'Azienda Sanitaria per i cittadini, in termini di completezza dell'offerta, qualità della prestazione, continuità nel tempo e capillarità sul territorio. Le prenotazioni potranno essere effettuate per l'intero orario di apertura dell'esercizio farmaceutico e l'utente avrà la possibilità di essere assistito da un farmacista abilitato per eventuali consigli o suggerimenti. Questo accordo vuole dimostrare che le parafarmacie, se opportunamente integrate con le strutture sanitarie locali, possono rappresentare un'ulteriore interfaccia fra il cittadino e l'organizzazione del Servizio sanitario regionale facilitando la fruizione di alcuni servizi e prestazioni.
L'obiettivo principale è quello di garantire il migliore servizio possibile al cittadino, valorizzando contemporaneamente la figura del farmacista all'interno delle parafarmacie.
Il testo del parere è pubblicato nell’”Area riservata agli associati” alla quale gli iscritti 2010 possono accedere con la userid e la psw già comunicate.








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Comunicati Stampa
Corte UE: Ricorso Spagna conclusioni dell’Avvocato Maduro

30/09/2009 @ 12.52

30 settembre 2009 - L’avvocato Poiares Maduro ritiene che la normativa della regione spagnola delle Asturie che disciplina i servizi farmaceutici sia in contrsto con il diritto comunitario.
Le norme che limitano il numero di farmacie con riferimento alla popolazione in una zona non si applicano in maniera coerente e sistematica così da poter essere giustificate nell’interesse della salute pubblica José Manuel Blanco Pérez e Maria del Pilar Chao Gómez, entrambi cittadini spagnoli, sono farmacisti laureati, ma non autorizzati ad aprire una farmacia. Intendendo aprire una farmacia, essi hanno chiesto l’autorizzazione alla Comunità Autonoma delle Asturie in Spagna. L’autorizzazione è stata negata dalla locale Amministrazione della Salute e dei Servizi Sanitari con una decisione, che è stata confermata dal Consiglio di Governo delle Asturie nel 2002. Il sig. Blanco Pérez e la sig.ra Chao Gómez hanno impugnato questa decisione dinanzi al Tribunal Superior de Justicia de Asturias (Corte di cassazione delle Asturie). Le decisioni erano basate sulla legge delle Asturie che disciplina le farmacie ed i servizi farmaceutici. Questa legge istituisce un regime di autorizzazioni che comprende alcune restrizioni all’apertura di farmacie nella Comunità Autonoma. Queste restrizioni comportano un limite al numero di farmacie in una determinata area con riferimento alla relativa popolazione e una restrizione geografica che impedisce l’apertura di una farmacia a una distanza inferiore di 250 metri da un’altra. La normativa contiene anche criteri di selezione ai concorsi per farmacisti, attribuendo punti basati sull’esperienza professionale e scolastica dei candidati. Un maggior numero di punti è assegnato per l’esperienza maturata in centri con meno di 2 800 abitanti, ma questa può essere utilizzata solo una volta per ottenere un’autorizzazione, cosicché, una volta ottenuta un’autorizzazione, l’esperienza professionale del titolare della licenza viene, di fatto, azzerata. Qualora più candidati ottengano lo stesso numero di punti, le autorizzazioni sono rilasciate nell’ordine seguente: in primo luogo a coloro che non sono stati titolari di una farmacia; in secondo luogo a coloro che sono stati titolari di una farmacia in un centro con meno di 2 800 abitanti; in terzo luogo a quei farmacisti che abbiano svolto attività professionale nelle Asturie; ed infine ai farmacisti con più titoli accademici. Nutrendo dubbi sulla compatibilità di queste norme con il principio di libertà di stabilimento sancito dal Trattato CE, il giudice nazionale ha sottoposto alcune questioni alla Corte di giustizia.
Da una rapida lettura delle conclusioni presentate dall’avvocato generale Manuel Poiares Maduro, la normativa nazionale costituisce una restrizione della libertà di stabilimento. Tuttavia egli fa presente che tali provvedimenti possono essere giustificati se soddisfano quattro condizioni: siano applicati in maniera non discriminatoria; siano giustificati per motivi imperativi di interesse pubblico; siano idonei a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non oltrepassino quanto è necessario per raggiungerlo. L’avvocato generale afferma che, per la maggior parte, la normativa non è discriminatoria, in quanto tratta allo stesso modo tutti i farmacisti, indipendentemente dall’origine. Tuttavia, i criteri che attribuiscono un’ulteriore priorità ai concorrenti che hanno svolto l’attività di farmacista nel territorio delle Asturie costituiscono un’inammissibile discriminazione in base alla cittadinanza, incompatibile con il principio di libertà di stabilimento.
Il testo integrale del documento presentato dall’avvocato generale Manuel Poiares Maduro è all’esame di consulenti dell’ANPI. Sulla base dei pareri espressi dai nostri consulenti assumeremo le conseguenti iniziative.
In allegato il testo del comunicato stampa CURIA




ComunicatoCURIA.pdf

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