Comunicati Stampa
| Corte UE: Ricorso Spagna conclusioni dell’Avvocato Maduro
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30/09/2009
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30 settembre 2009 - L’avvocato Poiares Maduro ritiene che la normativa della regione spagnola delle Asturie che disciplina i servizi farmaceutici sia in contrsto con il diritto comunitario.
Le norme che limitano il numero di farmacie con riferimento alla popolazione in una zona non si applicano in maniera coerente e sistematica così da poter essere giustificate nell’interesse della salute pubblica José Manuel Blanco Pérez e Maria del Pilar Chao Gómez, entrambi cittadini spagnoli, sono farmacisti laureati, ma non autorizzati ad aprire una farmacia. Intendendo aprire una farmacia, essi hanno chiesto l’autorizzazione alla Comunità Autonoma delle Asturie in Spagna. L’autorizzazione è stata negata dalla locale Amministrazione della Salute e dei Servizi Sanitari con una decisione, che è stata confermata dal Consiglio di Governo delle Asturie nel 2002. Il sig. Blanco Pérez e la sig.ra Chao Gómez hanno impugnato questa decisione dinanzi al Tribunal Superior de Justicia de Asturias (Corte di cassazione delle Asturie). Le decisioni erano basate sulla legge delle Asturie che disciplina le farmacie ed i servizi farmaceutici. Questa legge istituisce un regime di autorizzazioni che comprende alcune restrizioni all’apertura di farmacie nella Comunità Autonoma. Queste restrizioni comportano un limite al numero di farmacie in una determinata area con riferimento alla relativa popolazione e una restrizione geografica che impedisce l’apertura di una farmacia a una distanza inferiore di 250 metri da un’altra. La normativa contiene anche criteri di selezione ai concorsi per farmacisti, attribuendo punti basati sull’esperienza professionale e scolastica dei candidati. Un maggior numero di punti è assegnato per l’esperienza maturata in centri con meno di 2 800 abitanti, ma questa può essere utilizzata solo una volta per ottenere un’autorizzazione, cosicché, una volta ottenuta un’autorizzazione, l’esperienza professionale del titolare della licenza viene, di fatto, azzerata. Qualora più candidati ottengano lo stesso numero di punti, le autorizzazioni sono rilasciate nell’ordine seguente: in primo luogo a coloro che non sono stati titolari di una farmacia; in secondo luogo a coloro che sono stati titolari di una farmacia in un centro con meno di 2 800 abitanti; in terzo luogo a quei farmacisti che abbiano svolto attività professionale nelle Asturie; ed infine ai farmacisti con più titoli accademici. Nutrendo dubbi sulla compatibilità di queste norme con il principio di libertà di stabilimento sancito dal Trattato CE, il giudice nazionale ha sottoposto alcune questioni alla Corte di giustizia.
Da una rapida lettura delle conclusioni presentate dall’avvocato generale Manuel Poiares Maduro, la normativa nazionale costituisce una restrizione della libertà di stabilimento. Tuttavia egli fa presente che tali provvedimenti possono essere giustificati se soddisfano quattro condizioni: siano applicati in maniera non discriminatoria; siano giustificati per motivi imperativi di interesse pubblico; siano idonei a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non oltrepassino quanto è necessario per raggiungerlo. L’avvocato generale afferma che, per la maggior parte, la normativa non è discriminatoria, in quanto tratta allo stesso modo tutti i farmacisti, indipendentemente dall’origine. Tuttavia, i criteri che attribuiscono un’ulteriore priorità ai concorrenti che hanno svolto l’attività di farmacista nel territorio delle Asturie costituiscono un’inammissibile discriminazione in base alla cittadinanza, incompatibile con il principio di libertà di stabilimento.
Il testo integrale del documento presentato dall’avvocato generale Manuel Poiares Maduro è all’esame di consulenti dell’ANPI. Sulla base dei pareri espressi dai nostri consulenti assumeremo le conseguenti iniziative.
In allegato il testo del comunicato stampa CURIA
ComunicatoCURIA.pdf
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